Inviato esito
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Gara #1
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO
Informazioni appalto
14/08/2024
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 34.517.213,11
SERRA Carmine
Categorie merceologiche
454541 - Lavori di restauro
Lotti
Inviato esito
1
B2BD9378C4
I49I22000160009
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO.
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E/O DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE DELL'ISTITUTO EX MARCHIONDI SPAGLIARDI DA DESTINARE A RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI IN VIA NOALE 1, 20152, MILANO. Intervento cofinanziato nell’ambito del V bando MUR - D.M. n. 1257/2021 e D.M. 1488/2023., in attuazione della L.338/00.
€ 32.942.213,11
€ 8.531.783,93
€ 1.575.000,00
€ 32.606.564,75
07-FCUM-REM-25 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03931011211 | COSTRUZIONI VITALE SRL |
Seggio di gara
Determina commissione di gara
13/11/2024
|
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394.18 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Blanco | Stefano | Presidente |
| Veronese | Filippo | Commissario |
| Rigoni | Stefano | Commissario |
| Bugatti | Angelo | Commissario |
| Cascitelli | Leonardo | Commissario |
| Salomoni | Luciano | Segretario verbalizzante |
Commissione valutatrice
Determina sostituzione commissario
21/11/2024
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362.45 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Blanco | Stefano | Presidente |
| Veronese | Filippo | Commissario |
| Angelo | Bugatti | Commissario |
| Cascitelli | Leonardo | Commissario |
| Rigoni | Stefano | Commissario |
Scadenze
02/11/2024 13:00
06/09/2024 13:00
12/11/2024 13:00
14/11/2024 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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1.56 MB | |
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916.59 kB | |
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Chiarimenti
27/08/2024 19:21
Quesito #1
Si formulano le seguenti richieste di chiarimento:1. E’ previsto Subappalto necessario per categorie scorporabili di cui non si possiede requisito?2. Nel disciplinare di gara al par. 7.1.1 “ Requisiti di qualificazione” è indicato “ ai fini della qualificazione per i lavori relativi alle categorie OG2 e OS2A, la certificazione rilasciata i soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del bon esito degli interventi eseguiti”. Stando a quanto indicato oltre all’attestazione SOA devono essere inseriti tutti il CEL che hanno portato l’esecutore ad ottenere tale attestazione?3. Con riferimento a quanto indicato al punto 7.1.2 è necessario inserire dette figure anche se le stesse sono necessarie per ottenere l’attestazione SOA quindi già in carico all’impresa esecutrice ( con contratto di lavoro o contratto d’opera professionale)?4. Con riferimento al requisito per il direttore tecnico “ di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali come deve essere dimostrato?5. Con riferimento all’iscrizione ANGA per le categorie 5, 10a e 10B, si chiede quale classifica deve essere posseduta e e tali servizi possono essere oggetto di subappalto necessario e conseguentemente dichiarazione che tali servizi verranno subappaltati al 100%6. Con riferimento all’avvenuta esecuzione dei lavori di restauro di beni Culturali immobili per un importo complessivo non inferiore al 70% dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, si chiede se il requisito deve essere comprovato con CEL e/o per i lavori in corso di esecuzione possono essere presentati contratti e relative fatture.7. Non sono previsti requisiti tecnico economico finanziario per i soggetti che effettueranno la progettazione siano loro indicati o associati?8. Si chiede dove sono indicate le categorie e importi del servizio di progettazione;9. Si chiede dove sono indicate le figure che devono comporre il gruppo di lavoro?10. Si chiede come è stato calcolato l’importo relativo alla progettazione
02/09/2024 16:23
Risposta
Con riferimento al quesito in oggetto si riscontra quanto segue.Punto 1:
Si richiama e conferma quanto disciplinato all’art. 4 del Capitolato e si precisa quanto segue. In base alla nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 e nell'attuale vigenza dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. Pertanto, Un’impresa priva dei requisiti di partecipazione in proprio per l’esecuzione di alcune lavorazioni, può fare ricorso al subappalto necessario purché renda una dichiarazione puntuale in cui emerga chiaramente la volontà di affidare le prestazioni a un’altra impresa per la loro realizzazione. Così si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa con le sentenze n. 782/2023 del TAR Calabri e n. 23/2024 del TAR Piemonte.Punto 2:
L'Attestazione SOA è dimostrazione sufficiente, così come previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
La trasmissione dei documenti dimostrativi in aggiunta lla SOA è necessaria per aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA.Punto 3:
Si conferma quanto previsto dal punto 7.1.2 del disciplinare.Punto 4:
Si conferma che dovrà essere attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al Codice.
Si precisa a tale riguardo che l'applicazione delle modalità di cui all'all. II.12 trova conferma nel comma 4 dell'art. 11 dell'all. II.18 al codice: "Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al codice"Punto 5:
Con riferimento alle classifiche si evidenzia che le stesse dovranno essere adeguate almeno con riferimento agli importi previsti a quadro economico per bonifiche e demolizioni.
Con riferimento alla possibilità di subappalto si rimanda a quanto già evidenziato al precedente punto 1).Punto 6:
Il requisito dovrà essere dimostrato mediante la presentazione dei CEL corredati di quanto previsto dal codice dei beni culturali. Per lavori in corso di esecuzione potranno comunque essere presentati contratti e relative fatture.Punto 7:
I requisiti richiesti sono indicati al paragrafo 7.2 del disciplinare.Punto 8:
Gli importi del servizio di progettazione sono indicati nel Quadro Economico.
Si rammenta tale importo non è soggetto a ribasso d'asta come esplicitato al punto 2.5 del Bando di Gara.Punto 9:
I requisiti minimi richiesti del gruppo di lavoro sono indicati al paragrafo 7.2.1 del disciplinare.
Ulteriori figure professionali saranno indicate dal concorrente nell'Organigramma richiesto nell'offerta tecnica (cfr capitolo 22 del disciplinare di gara).Punto 10:
Gli importi del servizio di progettazione sono indicati al punto 2.5 del Bando di Gara e nel Quadro Economico.
Il calcolo della parcella professionale è stato eseguito facendo riferimento al DM 17/06/2016 e, come indicato al capitolo 3 del Disciplinare di gara,: la progettazione esecutiva si compone delle classi e categorie come da quadro economico di gara (E.22, S.03, IA.03, IA.01); la prestazione principale del servizio di progettazione è quella relativa alla categoria E22.
Nel calcolo della parcella si è tenuto conto che la progettazione esecutiva richiesta (QbIII da 1 a 7) comprende anche alcune attività compensate da parcella nella progettazione definitiva non più prevista dal codice quali, a titolo esemplificativo, QbII.07, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.18, QbII.20, QbII.21.
Si richiama e conferma quanto disciplinato all’art. 4 del Capitolato e si precisa quanto segue. In base alla nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 e nell'attuale vigenza dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. Pertanto, Un’impresa priva dei requisiti di partecipazione in proprio per l’esecuzione di alcune lavorazioni, può fare ricorso al subappalto necessario purché renda una dichiarazione puntuale in cui emerga chiaramente la volontà di affidare le prestazioni a un’altra impresa per la loro realizzazione. Così si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa con le sentenze n. 782/2023 del TAR Calabri e n. 23/2024 del TAR Piemonte.Punto 2:
L'Attestazione SOA è dimostrazione sufficiente, così come previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
La trasmissione dei documenti dimostrativi in aggiunta lla SOA è necessaria per aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA.Punto 3:
Si conferma quanto previsto dal punto 7.1.2 del disciplinare.Punto 4:
Si conferma che dovrà essere attestata secondo quanto previsto dall'allegato II.12 al Codice.
Si precisa a tale riguardo che l'applicazione delle modalità di cui all'all. II.12 trova conferma nel comma 4 dell'art. 11 dell'all. II.18 al codice: "Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al codice"Punto 5:
Con riferimento alle classifiche si evidenzia che le stesse dovranno essere adeguate almeno con riferimento agli importi previsti a quadro economico per bonifiche e demolizioni.
Con riferimento alla possibilità di subappalto si rimanda a quanto già evidenziato al precedente punto 1).Punto 6:
Il requisito dovrà essere dimostrato mediante la presentazione dei CEL corredati di quanto previsto dal codice dei beni culturali. Per lavori in corso di esecuzione potranno comunque essere presentati contratti e relative fatture.Punto 7:
I requisiti richiesti sono indicati al paragrafo 7.2 del disciplinare.Punto 8:
Gli importi del servizio di progettazione sono indicati nel Quadro Economico.
Si rammenta tale importo non è soggetto a ribasso d'asta come esplicitato al punto 2.5 del Bando di Gara.Punto 9:
I requisiti minimi richiesti del gruppo di lavoro sono indicati al paragrafo 7.2.1 del disciplinare.
Ulteriori figure professionali saranno indicate dal concorrente nell'Organigramma richiesto nell'offerta tecnica (cfr capitolo 22 del disciplinare di gara).Punto 10:
Gli importi del servizio di progettazione sono indicati al punto 2.5 del Bando di Gara e nel Quadro Economico.
Il calcolo della parcella professionale è stato eseguito facendo riferimento al DM 17/06/2016 e, come indicato al capitolo 3 del Disciplinare di gara,: la progettazione esecutiva si compone delle classi e categorie come da quadro economico di gara (E.22, S.03, IA.03, IA.01); la prestazione principale del servizio di progettazione è quella relativa alla categoria E22.
Nel calcolo della parcella si è tenuto conto che la progettazione esecutiva richiesta (QbIII da 1 a 7) comprende anche alcune attività compensate da parcella nella progettazione definitiva non più prevista dal codice quali, a titolo esemplificativo, QbII.07, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.18, QbII.20, QbII.21.
27/08/2024 19:22
Quesito #2
1. Con riferimento al requisito relativo al personale dipendente di cui a pag. 13 e 14 del disciplinare di gara, è necessario dimostrarlo anche se i medesimi requisiti sono già stati dimostrati per l’acquisizione dell’attestato Soa?
02/09/2024 16:24
Risposta
L'Attestazione SOA è dimostrazione sufficiente, così come previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.
La trasmissione dei documenti dimostrativi in aggiunta lla SOA è necessaria per aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di otteimento della SOA.
La trasmissione dei documenti dimostrativi in aggiunta lla SOA è necessaria per aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di otteimento della SOA.
28/08/2024 11:10
Quesito #3
1) In riferimento al punto 7.1.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE si chiede di chiarire se l'Attestazione SOA con tutte le categorie ivi richieste è dimostrazione sufficiente, così come previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, o se si devono presentare tutti i requisiti indicati ai successivi punti 7.1.2 - 7.1.3 - 7.1.4, i quali sembrerebbero far riferimento a quanto necessario per ottenere il rilascio dell'attestazione SOA che l'impresa/R.T.I. ha già ottenuto ed in corso di validità.2) Contemporaneamente si chiede altresì di specificare se sono subappaltabili, a ditte iscritte all'Albo dei Gestori ambientali cat. 5 - cat. 10A -cat. 10B, le relative attività richieste sul disciplinare punto 7.1.3 pag. 12.3) Inoltre non abbiamo trovato nessun allegato amministrativo da compilare riferito ai Progettisti che verranno indicati e qualificati per la Progettazione esecutiva e che faranno parte del Gruppo di lavoro ove indicare i relativi requisiti.
02/09/2024 16:25
Risposta
Con riferimento ai chiarimenti richiesti si riscontra quanto segue.Punto 1:
Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.2.Punto 2:
Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.1 punto 5.Punto 3:
Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.1 punto 9.
Il punto 7.2.1 del disciplinare di gara evidenzia che i nominativi delle figure professionali minime richieste dovranno essere indicati, all'interno alla domanda di partecipazione o mediante dichiarazione allegata ad essa anche in funzione della forma associativa con la quale il concorrente intenderà partecipare.
Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.2.Punto 2:
Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.1 punto 5.Punto 3:
Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.1 punto 9.
Il punto 7.2.1 del disciplinare di gara evidenzia che i nominativi delle figure professionali minime richieste dovranno essere indicati, all'interno alla domanda di partecipazione o mediante dichiarazione allegata ad essa anche in funzione della forma associativa con la quale il concorrente intenderà partecipare.
29/08/2024 18:23
Quesito #4
Si richiedo i seguenti chiarimenti:Si chiede che vengano messi a disposizione i documenti a carattere economico (EPU, CME, AP, etc) attraverso i quali, si presume, sia stato formulato il Quadro Economico Allegato al PFTE, facente parte dei documenti di gara.Si chiede di chiarire se gli edifici da presentare come servizi di punta - che devono riguardare “beni soggetti a vincolo della Soprintendenza” (criteri A.1 e C.1) - si debbano intendere necessariamente come soggetti a decreto di vincolo di tipo monumentale oppure gli stessi possano essere tutelati a livello di vincolo paesaggistico o ambientale, comunque soggetto a parere della Soprintendenza?
02/09/2024 16:26
Risposta
Con riferimento ai chiarimenti richiesti si riscontra quanto segue.Punto 1:
Il PFTE fornito è completo dei documenti economici predisposti al momento della sua redazione per l'ottenimento dei finanziamenti.
Non comprende EPU ed AP mentre il CM parametrico è incluso nella relazione generale.Punto 2:
Attesa la pertinenza anche delle altre informazioni richieste per i servizi di punta, siano essi riguardanti i progettisti o gli esecutori, verranno valutati beni soggetti a vincolo della Soprintendenza come indicato al capiolo 22 del Disciplinare di gara.
Il PFTE fornito è completo dei documenti economici predisposti al momento della sua redazione per l'ottenimento dei finanziamenti.
Non comprende EPU ed AP mentre il CM parametrico è incluso nella relazione generale.Punto 2:
Attesa la pertinenza anche delle altre informazioni richieste per i servizi di punta, siano essi riguardanti i progettisti o gli esecutori, verranno valutati beni soggetti a vincolo della Soprintendenza come indicato al capiolo 22 del Disciplinare di gara.
30/08/2024 15:31
Quesito #5
Buongiorno,con la presente lo scrivente Consorzio è a chiedere di poter effettuare la presa visione dei luoghi oggetto di intervento.Si indica fin da ora, quale incaricato all’effettuazione del sopralluogo, il Sig. DAVIDE STUCCHI nato a Voghera (PV) il 31/08/1973 carta di identità n. CA14834QN emessa in data 25/10/2023, rilasciata dal Comune di Voghera (PV) come si evince da delega allegata al modello di richiesta sopralluogo che si trasmette debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e corredata dai documenti d’identità.L’indirizzo pec a cui indirizzare la convocazione è il seguente: consorzio.innova@legalmail.itIn attesa di Vs cortese riscontro si porgono Cordiali Saluti.
02/09/2024 16:29
Risposta
Buon giorno,Si rileva che la presente richiesta deve essere inserita nell' apposita sezione del portale e non nella sezione dedicata ai chiarimenti: Vi preghiamo, pertanto, di provvedere ad inserirla correttamente.Con riferimento alla Vostra cortese richiesta evidenziamo che la stessa è pervenuta anche a mezzo PEC coerentemente con le modalità indicate nel disciplinare di gara e ad essa è gia stato fornito riscontro a mezzo PEC.Cordialmente
03/09/2024 11:41
Quesito #6
Buongiorno, in riferimento alla Vs. Risposta del 02/09/2024 riferita al Quesito N. 1 Punto 6), per maggior chiarezza, si chiede di precisare:a) se l'importo del 70% da dimostrare mediante la presentazione dei rispettivi C.E.L. è riferito solo alla Cat. OG2 (70% di €. 15.848.440) o anche alla Cat. OS2-A (70% di €. 10.671.060) ;b) se il predetto requisito deve essere soddisfatto totalmente dalla Capogruppo o cumulativamente dalle raggruppate in possesso delle Cat. OG2/OS2-Ac) se i C.E.L., da presentare muniti di Visto delle rispettiva Rispettiva "Autorità competente preposta alla tutela del bene di altri documenti", devono essere corredati da ulteriori documenti, ed in tal caso quali.
09/09/2024 10:00
Risposta
Buon giorno,in riscontro a quanto richiesto si riporta quanto segue:Punto a):Si conferma quanto riportato al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara che prevede la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di lavori di restauro di Beni Culturali immobili, per un importo complessivo non inferiore al 70% dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione e quindi per entrambe le categorie.Punto b):La dimostrazione dei requisiti è richiesta all'Operatore Economico secondo le modalità di cui all'art. 8 del Disciplinare e art. 68 del Codice, ferma restando la necessità che all'interno del Raggruppamento l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.Punto c):I CEL da presentarsi ai fini della verifica dei requisiti dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dell'allegato II.18 del codice dei contratti pubblici.Cordialmente
03/09/2024 14:37
Quesito #7
Visto l'importo d'appalto, cortesemente confermate che non viene richiesto come requisito l'aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati), mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a xxx volte l’importo a base di gara.
09/09/2024 10:01
Risposta
In riscontro al chiarimento posto si conferma quanto riportato ai capitoli 6 e 7 del disciplinare cui si rimanda.
04/09/2024 09:50
Quesito #8
Buongiorno,in riferimento e ad integrazione del ns. quesito trasmessovi in data 03/09 u.s. (v. quesito n.6), si chiede di voler precisare altresì, se nei C.E.L. riferiti alla categoria prevalente OG2 si debba prendere in considerazione il totale contabilizzato o se, invece, sia necessario estrapolare esclusivamente l'importo relativo alla sola Cat. OG2.
09/09/2024 10:03
Risposta
Con riferimento a quanto segnalato si riscontra che:I C.E.L. relativi alla categoria OG2 ai fini della verifica dei requisiti dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'allegato I.18 del Codice in relazione all'importo relativo alla Cat. OG2.
04/09/2024 10:20
Quesito #9
Buongiorno, in merito ai REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE chiediamo: 1) quali sono le figure minime per il gruppo di lavoro e i requisiti di ogni figura. 2) quali sono i requisiti tecnici: categorie ed importi minimi. 3) sono richiesti servizi di punta? 4) quali sono i requisiti economici finanziari?
09/09/2024 10:05
Risposta
Con riferimento a quanto segnalato si riscontra quanto segue:Si rimanda a quanto chiarito alla richiesta di chiarimento n.1 punti 8 e 9.
Per i servizi di punta si rimanda al capitolo 22 del disciplinare di gara.
Per i servizi di punta si rimanda al capitolo 22 del disciplinare di gara.
04/09/2024 15:09
Quesito #10
Buongiorno, si chiede cortesemente il seguente chiarimento:La categoria SOA OS2A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) che vale € 10.671.060,00 - come risulta dal Quadro economico e come indicato a pag. 11 del Disciplinare di gara - per la quale è richiesta la Classifica VII, non pare trovare corrispondenza con la tipologia delle lavorazioni indicate nella “Sintesi dei costi delle opere architettoniche” contenuta a pag. 22 della Relazione Generale, che paiono essere prevalentemente attività a carattere architettonico.Si chiede pertanto di precisare quali sono le opere afferenti alla Categoria OS2-A.
09/09/2024 10:07
Risposta
Con riferimento a quanto segnalato si riscontra quanto segue:Con riferimento a quanto indicato nel Quadro Economico e nella Relazione generale, le opere che hanno contribuito alla determinazione dell'importo della categoria SOA OS2A corrispondono a:
- serramenti esterni cfr voce n. 3 della SINTESI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE presente a pag. 22 della relazione generale;
- opere edilizie e finiture cfr voci nn. 2 + 4 + 5 della SINTESI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE presente a pag. 22 della relazione generale.
Si richiama la relazione LIFE FROM ARTS, facente parte integrante del PFTE e documento acquisito dalla sovrintendenza per il rilascio del proprio parere preliminare, che esplicita chiaramente come il progetto di restauro dell’intero complesso intende anche dare unitarietà al complesso architettonico come originariamente progettato oltre a evidenziare che attraverso la rifunzionalizzazione degli altri edifici gli interventi manterranno il carattere originario sempre teso alla compenetrazione tra interno ed esterno, tra usi privati e collettivi, che al meglio possono ridare espressione al restauro conservativo e all’attenta salvaguardia dell’architettura dell’autore, senza che se ne snaturi la composizione originaria. Ne consegue che l'intero progetto architettonico è da intendersi quale progetto di restauro conservativo delle scelte architettoniche dell'architetto Viganò.
- serramenti esterni cfr voce n. 3 della SINTESI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE presente a pag. 22 della relazione generale;
- opere edilizie e finiture cfr voci nn. 2 + 4 + 5 della SINTESI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE presente a pag. 22 della relazione generale.
Si richiama la relazione LIFE FROM ARTS, facente parte integrante del PFTE e documento acquisito dalla sovrintendenza per il rilascio del proprio parere preliminare, che esplicita chiaramente come il progetto di restauro dell’intero complesso intende anche dare unitarietà al complesso architettonico come originariamente progettato oltre a evidenziare che attraverso la rifunzionalizzazione degli altri edifici gli interventi manterranno il carattere originario sempre teso alla compenetrazione tra interno ed esterno, tra usi privati e collettivi, che al meglio possono ridare espressione al restauro conservativo e all’attenta salvaguardia dell’architettura dell’autore, senza che se ne snaturi la composizione originaria. Ne consegue che l'intero progetto architettonico è da intendersi quale progetto di restauro conservativo delle scelte architettoniche dell'architetto Viganò.
09/09/2024 09:18
Quesito #11
Buongiorno,con riferimento alla nostra richiesta di sopralluogo siamo con la presente ad annullare la richiesta.distinti saluti
09/09/2024 10:10
Risposta
Buon giorno,Si rileva che la presente richiesta deve essere inserita nell' apposita sezione del portale e non nella sezione dedicata ai chiarimenti.Con riferimento alla Vostra cortese segnalazione, prendiamo atto della vostra rinuncia ad effettuare il sopralluogo.Cordialmente
09/09/2024 12:35
Quesito #12
In relazione al quesito e successivo chiarimento N°7, cortesemente vogliate precisare quanto segue:Visto il disposto dell'art. 2 comma 6 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che:" Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”.Si chiede conferma che, in considerazione del fatto che l'importo di cui alla categoria prevalente OG2 è pari ad Euro 15.848.440,00 - e quindi inferiore alla soglia normativamente prevista - l'OE non sarà tenuto a comprovare, oltre al possesso della qualificazione conseguita nella classifica VIII, di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara"
11/09/2024 16:34
Risposta
Si conferma l’applicazione della disciplina relativa al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori, sulla cui base sono determinati i requisiti e le cui norme trovano diretta applicazione a prescindere dal loro richiamo negli atti di gara. Si conferma pertanto l’applicazione delle previsioni di cui all’all. II.12 al d.lgs. 36/2023 anche per la parte indicata nel quesito.
13/09/2024 12:06
Quesito #13
Buongiorno, si sottopongono a codesta spett.le Stazione Appaltante i seguenti quesiti:1) Si conferma che il possesso dell'Attestato SOA con le relative categorie e classifiche richieste dal Disciplinare a pag 11 sia un requisito di qualificazione per i lavori sufficiente per partecipare alla gara e che tutto quanto richiesto nei paragrafi 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 è da dimostrare soltanto nel caso in cui è in corso un aggiornamento dell'attestato SOA?2) Si conferma che le categorie OS2A e OG12 sono subappaltabili al 100% ad imprese in possesso della relativa categoria e classifica e che non è necessario indicare il nominativo dei subappaltatori in sede di gara?3) Si chiede cortesemente di indicare le categorie di progettazione richieste per la qualificazione con i relativi importi da dimostrare e in quanti anni.Nell'attesa di un cortese riscontro si porgonoDistinti saluti.
18/09/2024 16:05
Risposta
Con riferimento ai chiarimenti richiesti si riscontra quanto segue:Punto 1): Si rimanda a quanto indicato a chiarimento 1 punto 2Punto 2): Si richiamano gli artt. 4 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Prima Norme Amministrative, l'art. 11 del Disciplinare di Gara e il MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE che forniscono i dati relativi a quanto richiesto. Si conferma che non deve essere indicato il nominativo dei subappaltatori in sede di garaPunto 3): Si rimanda a quanto riscontrato alla richiesta di chiarimento n.1 punti 8 e 9 ed alla richiesta di chiarimento n.9.
16/09/2024 16:31
Quesito #14
Spett.le SA, con la presente si fuormulano le seguenti richieste di chiarimento e/o precisazione: 1) in riferimento al quesito #10 e relativa risposta, chiediamo di precisare ulteriormente le lavorazioni ricadenti nella categoria OS2A, in quanto, come già evidenziato nel summenzionato quesito, non si trova corrispondenza con la tipologia delle lavorazioni indicate, seppur il bene e l'oggetto delle lavorazioni riguardino il mantenimento del carattere originario dell'intera opera, con appunto la categoria OS2A che riguarda il restauro di "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali...". 2) in riferimento al quesito #7 e #12 e relative risposte, chiediamo di precisare se l'operatore è tenuto a comprovare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, seppur per le singole categorie, prevalente e scorporabili, non sia richiesta la classifica SOA VIII.
24/09/2024 08:47
Risposta
Si riscontra quanto segue:punto 1): Si conferma quanto già indicato in riscontro al quesito 10 trattandosi di "... intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici." e pertanto ricompresi nella categoria OS2A - SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICOpunto 2): Si conferma quanto già riscontrato ai quesiti 7 e 12 in merito all'applicabilità di quanto previsto dalla normativa cogente ed in particolare dall'allegato II.12, in particolare art. 2. Si rimanda al punto 3.5 del Bando di Gara per l'indicazione delle classifiche delle singole categorie.
16/09/2024 17:10
Quesito #15
Buonasera Spettabile Ente, in merito ai requisiti di partecipazione per la quota di progettazione e preso atto della risposta al quesito n.1 nella quale si dice “Gli importi del servizio di progettazione sono indicati al punto 2.5 del Bando di Gara e nel Quadro Economico. Il calcolo della parcella professionale è stato eseguito facendo riferimento al DM 17/06/2016 e, come indicato al capitolo 3 del Disciplinare di gara: la progettazione esecutiva si compone delle classi e categorie come da quadro economico di gara (E.22, S.03, IA.03, IA.01); la prestazione principale del servizio di progettazione è quella relativa alla categoria E22”, si rende noto che i requisiti indicati al punto 3.5 del bando di gara sono i seguenti di cui alleghiamo tabella.In attesa di un gentile riscontro porgiamoC
24/09/2024 08:52
Risposta
Si richiamano i riscontri ai quesiti 1.8 e 1.10.Si richiama il CSA Parte prima Norme Amministrativa, capo Terzo, art. 11 e successivi che indica chiaramente gli oneri richiesti per il servizio di progettazione.La quantificazione, non assogettata a ribasso d'asta, è indicata nei documenti di gara.
16/09/2024 17:11
Quesito #16
Buonasera,Si chiede di integrare la documentazione posta a base di gara con l’estratto del calcolo della parcella e/o il capitolato prestazionale che hanno portato alla valutazione del 1.100.000€ riportato nel quadro economico, così da essere edotti circa le attività che saranno in capo al progettista e la loro relativa quotazione economica.In attesa di un gentile riscontro porgiamoCordiali Saluti
24/09/2024 08:51
Risposta
Si richiamano i riscontri ai quesiti 1.8 e 1.10.Si richiama il CSA Parte prima Norme Amministrativa, capo Terzo, art. 11 e successivi che indica chiaramente gli oneri richiesti per il servizio di progettazione.La quantificazione, non assoggettata a ribasso d'asta, è indicata nei documenti di gara.
17/09/2024 16:14
Quesito #17
Buonasera, ai sensi di quanto previsto dalle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" , al punto "3.2 Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica" , più specificatamente al n. 8. "computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice", visto che tale documento sicuramente fa parte del PFTE si chiede che venga messo a disposizione dei concorrenti per permettere lo sviluppo di un'offerta economica coerente e congrua.In attesa di un riscontro si inviano distinti saluti.
24/09/2024 09:04
Risposta
Si chiarisce che l'intervento non rientra tra quelli finanziati con il PNRR e pertanto i dettami normativi citati non sono applicabili al PFTE oggetto del presente appalto.Circa la valorizzazione economica delle opere si richiamano i riscontri forniti al quesito 4 punto 1.
18/09/2024 11:24
Quesito #18
Buongiorno, nella risposta del punto 10 del quesito 1 ... che si riporta [Punto 10: Gli importi del servizio di progettazione sono indicati al punto 2.5 del Bando di Gara e nel Quadro Economico. Il calcolo della parcella professionale è stato eseguito facendo riferimento al DM 17/06/2016 e, come indicato al capitolo 3 del Disciplinare di gara,: la progettazione esecutiva si compone delle classi e categorie come da quadro economico di gara (E.22, S.03, IA.03, IA.01); la prestazione principale del servizio di progettazione è quella relativa alla categoria E22. ..] non sono presenti all'interno del bando e del quadro economico le categorie e gli importi delle classi di progettazione.Grazie
24/09/2024 09:05
Risposta
Si richiamano i riscontri ai quesiti 1.8 e 1.10.Si richiama il CSA Parte prima Norme Amministrativa, capo Terzo, art. 11 e successivi che indica chiaramente gli oneri richiesti per il servizio di progettazione.La quantificazione, non assoggettata a ribasso d'asta, è indicata nei documenti di gara.
18/09/2024 12:16
Quesito #19
Buongiorno, con il presente siamo a chiedere:1) In relazione alla risposta fornita al quesito #2, in cui prima rispondete che ai sensi della normativa vigente, ai fini della partecipazione, sia sufficiente dimostrare il possesso della SOA per categorie e classifiche adeguate e poi scrivete che i documenti in aggiunta sono necessari per aggiornamenti, integrazioni e variazioni rispetto a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA, sottolineando come in nessun altro appalto pubblico ci sia capitato di dover fornire tali eventuali dimostrazioni direttamente alle stazioni appaltanti poiché la competenza è esclusiva della SOA e che la normativa prevede esplicitamente la dimostrazione del solo possesso di iscrizione per classifica e categoria adeguata, si chiede di confermare in modo chiaro che non sia necessario, qualora in possesso di adeguata attestazione SOA , fornire altro in sede di presentazione dell'offerta;2) Poiché al punto 7.1.1 lett. b) viene richiesta la dimostrazione del possesso di diversi requisiti attinenti alla categoria OS2A, si chiede se, qualora si indicasse il subappalto del 100% di tale categoria, sia sufficiente la dichiarazione che la stessa sarà subappaltata ad imprese in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;3) Si chiede di conoscere il prezzario utilizzato per la determinazione dell'importo di gara e, qualora dovessero esserci nuovi prezzi, anche le modalità di determinazione degli stessi.Distinti saluti.
24/09/2024 23:16
Risposta
Si riscontra quanto segue:punto 1): Quanto richiesto è già stato chiarito in riscontro al quesito 2. cui si rimandapunto 2): Atteso che nel CSA Parte Prima Norme Amministrative all'art. 4 , tale categoria rientra tra le scorporabili a qualificazione obbligatoria e pertanto il subappalto deve essere affidato a ditta qualificata, si richiama quanto riscontrato al quesito 1 punti 1 e 5, al quesito 3 punto 2 ed al quesito 13 punto 2.punto 3): Si rimanda a quanto indicato nel CSA Parte Prima Norme Amministrative all'art. 2 comma 5 ed agli artt. 3, 11, 36.
20/09/2024 11:34
Quesito #20
Buongiorno, nel caso in cui un'impresa avesse effettuato il sopralluogo come operatore economico "singolo" e fosse sua intenzione partecipare all'appalto in costituendo raggruppamento con altri soggetti che NON hanno effettuato sopralluogo si chiede se è possibile e con quali modalità.In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede se il ruolo dell’operatore economico che ha effettuato il sopralluogo possa essere indifferentemente sia Mandataria o Mandante di RTI con soggetti che non hanno effettato la visita sui luoghi.In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
26/09/2024 22:00
Risposta
Si conferma che, come indicato nei documenti di gara, ogni operatore economico che ha effettuato il sopralluogo può partecipare in forma singola o in forma associata senza che gli altri membri abbiano effettuato sopralluogo e che non sono previsti in tali documenti limitazioni alla costituenda forma associativa relativamente al sopralluogo. Si rammenta altresì che ogni operatore economico, sia esso un operatore singolo o una costituenda forma associata, che deciderà di partecipare alla gara e presentare la propria offerta dovrà dimostrare di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio mediante la partecipazione di almeno uno dei suoi costituendi membri.
23/09/2024 17:23
Quesito #21
Buongiorno, Premesso che:- nella risposta Punto 2 dei Quesito n. 1 viene stabilito quanto segue: “L'Attestazione SOA è dimostrazione sufficiente, così come previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. La trasmissione dei documenti dimostrativi in aggiunta alla SOA è necessaria per aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA”; Nel medesimo Quesito 1 risultano al contrario le seguenti risposte:- Punto 4: Si conferma che dovrà essere attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al Codice. Si precisa a tale riguardo che l’applicazione delle modalità di cui all’all. II.12 trova conferma nel comma 4 dell’art. 11 dell’all. II.18 al codice: “Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall’allegato II.12 al codice”- Punto 6: Il requisito dovrà essere dimostrato mediante la presentazione dei CEL corredati di quanto previsto dal codice dei beni culturali. Per lavori in corso di esecuzione potranno comunque essere presentati contratti e relative fatture. Nella risposta al Quesito 2 si ribadisce quanto precedentemente stabilito e cioè:- L'Attestazione SOA è dimostrazione sufficiente, così come previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.La trasmissione dei documenti dimostrativi in aggiunta alla SOA è necessaria per aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA. Purtroppo però le risposte al quesito n. 6, successive a quelle precedenti, sembrano avere un tenore diverso in quanto vengono richiesti dei requisiti che nulla attengono alla partecipazione ad una gara, bensì alla sola procedura di attestazione SOA di un operatore economico:Punto a): Si conferma quanto riportato al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara che prevede la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione di lavori di restauro di Beni Culturali immobili, per un importo complessivo non inferiore al 70% dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione e quindi per entrambe le categorie.Punto b): La dimostrazione dei requisiti è richiesta all'Operatore Economico secondo le modalità di cui all'art. 8 del Disciplinare e art. 68 del Codice, ferma restando la necessità che all'interno del Raggruppamento l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.Punto c): I CEL da presentarsi ai fini della verifica dei requisiti dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dell'allegato II.18 del codice dei contratti pubblici. Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente se un operatore economico che NON ha in corso “aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA” possa validamente partecipare alla procedura in questione con la SOLA ATTESTAZIONE SOA per categorie e classifiche richieste, senza dimostrare alcun requisito di cui agli articoli del Disciplinare qui elencati:- 7.1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI;- 7.1.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – lettere a), b) di pagina 13;- 7.1.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – relativamente alle lettere di referenza bancaria. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.
02/10/2024 18:30
Risposta
I requisiti tecnici d cui agli articoli 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 del Disciplinare di Gara sono indicati come requisiti necessari ai fni della partecipazione. Un operatore economico che non ha in corso “aggiornamenti, integrazioni, variazioni a quanto dimostrato in sede di ottenimento della SOA” potrà presentare l'attestazione SOA per categorie e classifiche richieste, fermo restando che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 e dovrà presentare le relative dichiarazioni ove tali requisiti non siano comprovati dal possesso di attestazione SOA.
23/09/2024 17:34
Quesito #22
Buongiorno, riguardo alla garanzia provvisoria nel Disciplinare, relativamente alle riduzioni, viene prevista quella del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Qualora un concorrente NON rientrasse tra le tipologie di micro, piccole e medie imprese, si chiede se lo stesso possa usufruire anche dell'ulteriore 20%, qualora in possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
02/10/2024 18:32
Risposta
Ai sensi dell'art. 106 c. VIII d.lgs. 36/2023 "L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto". La previsione si riferisce agli operatori economici, che possono quindi fruire di tale ulteriore riduzione.
30/09/2024 11:23
Quesito #23
Si chiede cortesemente di confermare, alla luce dell'attuale giurisprudenza e del Codice Appalti, che I PROGETTISTI INDICATI DALL'OPERATORE ECONOMICO non siano obbligati ad impegnarsi a costituire R.T.P. tra di loro. Si resta in attesa di pronto riscontro. Cordiali saluti
03/10/2024 21:42
Risposta
Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara che non prevede tale obbligo.
30/09/2024 15:07
Quesito #24
Buongiorno,si richiedono i seguenti chiarimenti:1) In riferimento alla qualificazione dei progettisti, si chiede conferma che le ID dei lavori a cui si riferiscono le singole prestazioni e i relativi importi sono i seguenti: E.22: € 15 355 728,05; S.03: € 10 980 985,06; IA.01: € 2 586 000,00; IA.03: € 2 919 500,00;2) Nonostante nel disciplinare di gara si faccia riferimento a un modello DGUE da compilare, dal portale telematico non si evince la presenza di tale modello. Si chiede di mettere a disposizione un modello da compilare o, in caso di indisponibilità dello stesso, si chiedono istruzioni in merito;3) Si chiede conferma che l’operatore economico in possesso di attestazioni SOA per sola costruzione possa indicare, in sede di offerta, dei professionisti incaricati della progettazione, qualificati per l’esecuzione dei servizi tecnici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44, comma 3, del Codice;In caso di risposta positiva, si chiede conferma che i progettisti indicati non debbano necessariamente rivestire il ruolo di mandanti;Si chiede conferma che gli elaborati dell’offerta tecnica debbano essere sottoscritti soltanto dall’impresa concorrente e non dai progettisti indicati;4) Si chiede conferma che la domanda di partecipazione debba essere compilata e sottoscritta esclusivamente dall’impresa/RTI partecipanti e non dai progettisti indicati;5) Si chiede conferma che, per quanto riguarda la busta amministrativa, i progettisti indicati debbano presentare esclusivamente:DGUE;Impegno a costituire RTP (nel caso in cui i progettisti indicati partecipino in RTP); Cordiali Saluti
03/10/2024 21:44
Risposta
Si riscontra quanto segue:
1) si confermano le ID indicate evidenziando che gli importi proposti non corrispondono all' importo complessivo dei lavori che comprendono anche le attività di bonifica - 2) il DGUE è presente tra i modelli allegati e deve essere compilato tramite il portale tutto gare - 3) si confermano entrambi gli aspetti indicati - 4) si conferma qualora i progettisti non siano parte del raggruppamento - 5) si conferma qualora i progettisti non siano parte del raggruppamento - 6) si conferma quanto previsto dal punto 7.2 del disciplinare di gara.
1) si confermano le ID indicate evidenziando che gli importi proposti non corrispondono all' importo complessivo dei lavori che comprendono anche le attività di bonifica - 2) il DGUE è presente tra i modelli allegati e deve essere compilato tramite il portale tutto gare - 3) si confermano entrambi gli aspetti indicati - 4) si conferma qualora i progettisti non siano parte del raggruppamento - 5) si conferma qualora i progettisti non siano parte del raggruppamento - 6) si conferma quanto previsto dal punto 7.2 del disciplinare di gara.
01/10/2024 15:29
Quesito #25
Buonasera,In relazione all’offerta tecnica, si richiedono i seguenti chiarimenti:pg. 31 del disciplinare di gara, criterio C: si chiede conferma che i due interventi in fase di esecuzione da presentare siano riferiti ai lavori dell’impresa partecipante e non ai progetti eseguiti dai progettisti indicati. In caso di risposta negativa, si chiede di spiegare la differenza tra i servizi da presentare nel criterio A e quelli del criterio C. Si chiede, inoltre conferma, infine, che possano essere presentati anche interventi già conclusi;si chiede se gli allegati tecnici richiesti per i criteri A e C debbano avere un formato specifico: in caso di risposta positiva, si chiede di specificare il formato richiesto. Si chiede conferma, infine, che per 2 allegati tecnici si intendano 2 pagine di un formato da definire o indicato nella risposta al quesito precedente.
03/10/2024 21:45
Risposta
Si rimanda a quanto indicato al capitolo 22 del Disciplinare di gara che definisce come dovrà essere presentata e composta l'offerta tecnica indicando, per ciascun criterio, contenuti, formato e eventuali allegati. Si conferma, pertanto, che il criterio A si riferisce a servizi di punta dei progettisti proposti, mentre il criterio C fa riferimento a servizi di punta dell'operatore che si candida per l'esecuzione dei lavori. Non vi sono, invece, indicazioni circa il formato degli allegati tecnici, non obbligatori, se non il loro numero.
01/10/2024 16:41
Quesito #26
Buongiorno, si chiede a codesta Stazione Appaltante, la possibilità di mettere a disposizione dei partecipanti il progetto strutturale originario.Si resta in attesa di gentile riscontro in merito.Cordiali Saluti
03/10/2024 21:46
Risposta
Il progetto strutturale originario non è disponibile. Il progetto va elaborato sulla base del PFTE predisposto secondo le fonti a disposizione.
04/10/2024 15:08
Quesito #27
Buongiorno,
alla luce dei chiarimenti da voi forniti ai quesiti n.: 3 e 22 , si chiede di voler gentilmente chiarire quali debbano essere i documenti amministrativi che dovranno produrre i "PROGETTISTI INDICATI" dall'operatore economico.
Si resta in attesa di gentile riscontro. Cordiali Saluti.
alla luce dei chiarimenti da voi forniti ai quesiti n.: 3 e 22 , si chiede di voler gentilmente chiarire quali debbano essere i documenti amministrativi che dovranno produrre i "PROGETTISTI INDICATI" dall'operatore economico.
Si resta in attesa di gentile riscontro. Cordiali Saluti.
11/10/2024 17:26
Risposta
L'operatore economico dovrà produrre, in sede di comprova dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, la documentazione necessaria a dimostrare che i progettisti da esso individuati possiedano e rispettino i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare di gara.
10/10/2024 15:19
Quesito #28
Buonasera,
In riferimento all' Art. 31. del CSA (Condizioni e modalità di pagamento), si richiede se è possibile richiedere, da parte dei progettisti indicati, l'anticipazione del 20% sull'importo della progettazione, provvedendo alla costituzione di una idonea polizza fidejussoria a garanzia dell'importo in questione.
Cordiali Saluti
In riferimento all' Art. 31. del CSA (Condizioni e modalità di pagamento), si richiede se è possibile richiedere, da parte dei progettisti indicati, l'anticipazione del 20% sull'importo della progettazione, provvedendo alla costituzione di una idonea polizza fidejussoria a garanzia dell'importo in questione.
Cordiali Saluti
15/10/2024 14:52
Risposta
L'anticipazione del prezzo è disciplinata dall'art. 30 del CSA cui si rimanda e ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 36/2023 non è prevista per i servizi di progettazione, per i quali vale quanto previsto all'art. 31 del CSA.
14/10/2024 10:11
Quesito #29
In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai progettisti, si chiede se siano riferiti agli ultimi dieci anni o agli ultimi tre anni.
Si chiede inoltre conferma che le classi e categorie ID dei lavori e i relativi importi richiesti come requisito ai progettisti siano i seguenti:
E.22 € 15.355.728,05
S.03 € 10.980.985,06
IA.01 € 2.586.000,00
IA.03 € 2.919.500,00
Si chiede inoltre conferma che le classi e categorie ID dei lavori e i relativi importi richiesti come requisito ai progettisti siano i seguenti:
E.22 € 15.355.728,05
S.03 € 10.980.985,06
IA.01 € 2.586.000,00
IA.03 € 2.919.500,00
15/10/2024 14:53
Risposta
Si confermano i requisiti richiesti al punto 7.2 del disciplinare di gara.
Si richiamano, a tale riguardo, i chiarimenti precedentemente forniti.
Si richiamano, a tale riguardo, i chiarimenti precedentemente forniti.
16/10/2024 18:05
Quesito #30
In caso di partecipazione di Operatore Economico (Impresa) con RT non costituito di Progettisti Indicati, si chiede di chiarire:
- se i progettisti indicati debbano presentare la documentazione amministrativa e quale;
- in quale parte della busta amministrativa e/o dell’offerta tecnica si possono indicare i nominativi dei progettisti professionisti incaricati, incluso il responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
- se i progettisti indicati debbano presentare la documentazione amministrativa e quale;
- in quale parte della busta amministrativa e/o dell’offerta tecnica si possono indicare i nominativi dei progettisti professionisti incaricati, incluso il responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
18/10/2024 09:13
Risposta
Si conferma quanto già riscontrato ai quesiti 3, 23 e 27 cui si rimanda.
L'operatore economico dovrà produrre, in sede di comprova dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, la documentazione necessaria a dimostrare che i progettisti da esso individuati possiedano e rispettino i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare di gara.
L'operatore economico dovrà produrre, in sede di comprova dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, la documentazione necessaria a dimostrare che i progettisti da esso individuati possiedano e rispettino i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare di gara.
18/10/2024 11:21
Quesito #31
Buongiorno,
Il DM preso a riferimento nel bando e nella relazione tecnica di progetto, DM 1257 del 30/11/2021, definisce le modalità per accedere al (co)finanziamento dell’intervento oggetto d’appalto.
A tal fine il citato DM specifica i seguenti compiti.
“Co 3. I progetti dovranno rispettare i principi del do not significant harm (DNSH) di cui al Modello informatizzato.
Co 4. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 coerentemente a quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla richiesta. Fatti salvi gli altri criteri, saranno finanziati gli interventi che documenteranno il raggiungimento di quattro dei seguenti sei parametri:
a. riduzione del consumo delle risorse materiche:
1. impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata almeno per il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, esclusi gli impianti;
2. impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili per almeno il 50% del proprio peso;
b. riduzione del consumo energetico:
3. per gli interventi sul patrimonio esistente, incremento di almeno 3 classi energetiche o il raggiungimento di una qualsiasi classe energetica A. Fanno eccezione gli interventi su immobili storici e vincolati per cui è richiesto un incremento di 2 classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica B;
4. per le nuove costruzioni, near Zero Energy Building (nZEB) o energy positive building (PEBs) o energy positive district (PED);
c. riduzione del consumo di acqua:
5. adozione di sistemi di recupero e riuso per almeno il 50% delle acque piovane (stimate sulla piovosità media degli ultimi 3 anni),
d. riduzione del consumo di suolo:
6. nessun incremento dei rapporti di superficie tra coperture artificiali (suolo consumato) e coperture non artificiali (suolo non consumato).
Trattandosi esclusivamente di interventi di efficientamento energetico su immobili esistenti, sono esclusi da tale richiesta gli interventi di cui all’art. 4, co. 2, lett. A2.”
A pagina 20 della relazione tecnica di progetto, invece si dice:
“In relazione all’art. 8 del Decreto 1257 del 30-11-2021:
punto 1 – l’impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata è maggiore del 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati (rispetto ad un edificio che già è oggetto di recupero totale)
punto 2 – l’impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili è superiore al 50% del loro peso
punto 3 - è stato previsto un incremento di tre classi energetiche
punto 5 - è stato adottato un sistema di recupero delle acque piovane per l’impianto di irrigazione delle aree verdi e dell’alimentazione dei wc dei bagni.
Punto 6 - Per quanto riguarda il consumo di suolo, il progetto ha posto molta attenzione a conservare tutta l’area prevista a verde e ha posizionato l’unico piccolo fabbricato di nuova costruzione, in continuità con quello esistente denominato B, su una porzione di suolo già pavimentato.”
Essendo l’edificio oggetto di intervento vincolato si chiede alla SA di specificare quale sia l’incremento di classe energetica da considerare come requisito prestazionale da garantire nello sviluppo del progetto.
Si resta in attesa di gentile riscontro in merito.
Il DM preso a riferimento nel bando e nella relazione tecnica di progetto, DM 1257 del 30/11/2021, definisce le modalità per accedere al (co)finanziamento dell’intervento oggetto d’appalto.
A tal fine il citato DM specifica i seguenti compiti.
“Co 3. I progetti dovranno rispettare i principi del do not significant harm (DNSH) di cui al Modello informatizzato.
Co 4. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 coerentemente a quanto indicato nel cronoprogramma allegato alla richiesta. Fatti salvi gli altri criteri, saranno finanziati gli interventi che documenteranno il raggiungimento di quattro dei seguenti sei parametri:
a. riduzione del consumo delle risorse materiche:
1. impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata almeno per il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, esclusi gli impianti;
2. impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili per almeno il 50% del proprio peso;
b. riduzione del consumo energetico:
3. per gli interventi sul patrimonio esistente, incremento di almeno 3 classi energetiche o il raggiungimento di una qualsiasi classe energetica A. Fanno eccezione gli interventi su immobili storici e vincolati per cui è richiesto un incremento di 2 classi energetiche o il raggiungimento della classe energetica B;
4. per le nuove costruzioni, near Zero Energy Building (nZEB) o energy positive building (PEBs) o energy positive district (PED);
c. riduzione del consumo di acqua:
5. adozione di sistemi di recupero e riuso per almeno il 50% delle acque piovane (stimate sulla piovosità media degli ultimi 3 anni),
d. riduzione del consumo di suolo:
6. nessun incremento dei rapporti di superficie tra coperture artificiali (suolo consumato) e coperture non artificiali (suolo non consumato).
Trattandosi esclusivamente di interventi di efficientamento energetico su immobili esistenti, sono esclusi da tale richiesta gli interventi di cui all’art. 4, co. 2, lett. A2.”
A pagina 20 della relazione tecnica di progetto, invece si dice:
“In relazione all’art. 8 del Decreto 1257 del 30-11-2021:
punto 1 – l’impiego di materiale con un contenuto di materia riciclata o recuperata è maggiore del 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati (rispetto ad un edificio che già è oggetto di recupero totale)
punto 2 – l’impiego di componenti edilizi ed elementi prefabbricati disassemblabili è superiore al 50% del loro peso
punto 3 - è stato previsto un incremento di tre classi energetiche
punto 5 - è stato adottato un sistema di recupero delle acque piovane per l’impianto di irrigazione delle aree verdi e dell’alimentazione dei wc dei bagni.
Punto 6 - Per quanto riguarda il consumo di suolo, il progetto ha posto molta attenzione a conservare tutta l’area prevista a verde e ha posizionato l’unico piccolo fabbricato di nuova costruzione, in continuità con quello esistente denominato B, su una porzione di suolo già pavimentato.”
Essendo l’edificio oggetto di intervento vincolato si chiede alla SA di specificare quale sia l’incremento di classe energetica da considerare come requisito prestazionale da garantire nello sviluppo del progetto.
Si resta in attesa di gentile riscontro in merito.
06/11/2024 22:20
Risposta
Il progetto va elaborato sulla base del PFTE predisposto secondo le indicazioni in esso contenute.
Il progetto di fattibilità tecnico economica alla base del bando di gara rispetta, come riportato anche nel quesito, le indicazioni del D.M. 1257 indicando nel progetto esecutivo l’impiego di componenti edilizi disassemblabili superiori al 50% del loro peso. Si rispetta il non incremento tra superfici artificiali e non, in quanto i nuovi piccoli fabbricati sono su porzioni di suolo già pavimentate.
Si conferma la necessità di incremento di tre classi energetiche, nonostante si tratti di un immobile storico vincolato.
Il progetto di fattibilità tecnico economica alla base del bando di gara rispetta, come riportato anche nel quesito, le indicazioni del D.M. 1257 indicando nel progetto esecutivo l’impiego di componenti edilizi disassemblabili superiori al 50% del loro peso. Si rispetta il non incremento tra superfici artificiali e non, in quanto i nuovi piccoli fabbricati sono su porzioni di suolo già pavimentate.
Si conferma la necessità di incremento di tre classi energetiche, nonostante si tratti di un immobile storico vincolato.
18/10/2024 17:12
Quesito #32
Si chiede conferma che per la redazione del modello BIM posto a base di gara sia stato eseguito un rilievo laser scanner con relativa nuvola di punti. In caso di risposta positiva, si chiede se tale nuvola di punti sarà messa a disposizione dell’aggiudicatario.
06/11/2024 22:21
Risposta
Quanto richiesto non è disponibile. Il progetto va elaborato sulla base del PFTE predisposto secondo le fonti a disposizione.
22/10/2024 16:36
Quesito #33
Gentilissimo RUP,
pur avendo letto i riscontri già resi nelle FAQ n.ri 7, 12 e 14,con riferimento all'ulteriore requisito speciale di cui all'art. 2 comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice secondo cui "per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti", la Scrivente ritiene possa essere tuttora doverosa una più generalizzata e chiara lettura del quadro normativo generale e di gara (cfr. capp. 6 e 7), idonea in particolare a consentire la migliore predisposizione delle componenti (anche aggregate) che si candidano alla selezione.
E’ opinione di chi pone il quesito - e ci si augura che ciò possa ragionevolmente indurre la S.A. ad una rimeditazione, melius re perpensa, dei pregressi chiarimenti – che la “cifra d’affari di 2,5 volte” possa essere invocata:
solo allorquando sia persistente la duplice condizione del DOVEROSO possesso della qualificazione VIII e del superamento dell’importo di 20.658.000 euro;esclusivamente con riferimento alla “categoria” specifica che presenta tali caratteristiche.
Tutto ciò premesso si domanda di confermare:
se il requisito SOA riferito alla categoria prevalente in OG2 possa essere soddisfatto anche con una class. VII, in considerazione del cd. incremento del quinto (ammesso, oltretutto, finanche dal Disciplinare di gara oltre che dall’impianto normativo vigente), precisandosi in tal caso SE non sia da ESCLUDERSI a questo punto la doverosità del requisito di natura finanziaria fissato dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al Codice;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la S.A. confermi che il predetto requisito debba essere osservato anche per l'operatore economico che si qualifica alla procedura mediante l'attestazione SOA cat. OG2 classifica (VII), giovandosi del cd. incremento del quinto, si richiede ALTRESI’ di specificare se la cifra di affari realizzata nel quinquennio, di cui 2 comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice, debba riferirsi esclusivamente alla categoria prevalente o, in alternativa, debba riferirsi all’intero importo a base d’asta e, ancora in caso di riscontro positivo, se tale “ulteriore requisito” vada a quel punto parametrato a ciascuna delle singole lavorazioni (OG2, OS 2 - A, OS28, OS30, OG12 e OG1) in proporzione della rilevanza percentuale che le stesse hanno sull’intera commessa.
Tenuto conto della estrema delicatezza delle questioni sollevate e contando di fare cosa gradita alla S.A., si espone altresì l’interesse, ove richiesto, a promuovere istanza, anche CONGIUNTA, all’ANAC affinchè si esprima in sede di parere sulla normativa.
pur avendo letto i riscontri già resi nelle FAQ n.ri 7, 12 e 14,con riferimento all'ulteriore requisito speciale di cui all'art. 2 comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice secondo cui "per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti", la Scrivente ritiene possa essere tuttora doverosa una più generalizzata e chiara lettura del quadro normativo generale e di gara (cfr. capp. 6 e 7), idonea in particolare a consentire la migliore predisposizione delle componenti (anche aggregate) che si candidano alla selezione.
E’ opinione di chi pone il quesito - e ci si augura che ciò possa ragionevolmente indurre la S.A. ad una rimeditazione, melius re perpensa, dei pregressi chiarimenti – che la “cifra d’affari di 2,5 volte” possa essere invocata:
solo allorquando sia persistente la duplice condizione del DOVEROSO possesso della qualificazione VIII e del superamento dell’importo di 20.658.000 euro;esclusivamente con riferimento alla “categoria” specifica che presenta tali caratteristiche.
Tutto ciò premesso si domanda di confermare:
se il requisito SOA riferito alla categoria prevalente in OG2 possa essere soddisfatto anche con una class. VII, in considerazione del cd. incremento del quinto (ammesso, oltretutto, finanche dal Disciplinare di gara oltre che dall’impianto normativo vigente), precisandosi in tal caso SE non sia da ESCLUDERSI a questo punto la doverosità del requisito di natura finanziaria fissato dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al Codice;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la S.A. confermi che il predetto requisito debba essere osservato anche per l'operatore economico che si qualifica alla procedura mediante l'attestazione SOA cat. OG2 classifica (VII), giovandosi del cd. incremento del quinto, si richiede ALTRESI’ di specificare se la cifra di affari realizzata nel quinquennio, di cui 2 comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice, debba riferirsi esclusivamente alla categoria prevalente o, in alternativa, debba riferirsi all’intero importo a base d’asta e, ancora in caso di riscontro positivo, se tale “ulteriore requisito” vada a quel punto parametrato a ciascuna delle singole lavorazioni (OG2, OS 2 - A, OS28, OS30, OG12 e OG1) in proporzione della rilevanza percentuale che le stesse hanno sull’intera commessa.
Tenuto conto della estrema delicatezza delle questioni sollevate e contando di fare cosa gradita alla S.A., si espone altresì l’interesse, ove richiesto, a promuovere istanza, anche CONGIUNTA, all’ANAC affinchè si esprima in sede di parere sulla normativa.
06/11/2024 22:22
Risposta
Si conferma che il requisito SOA riferito alla categoria prevalente in OG2 può essere soddisfatto anche con una class. VII, in considerazione del cd. incremento del quinto e si conferma l'esclusione del requisito di natura finanziaria fissato dall’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al Codice. Si conferma pertanto l’applicazione della disciplina relativa al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori, sulla cui base sono determinati i requisiti e le cui norme trovano diretta applicazione a prescindere dal loro richiamo negli atti di gara, come già indicato nei precedenti riscontri.
23/10/2024 16:49
Quesito #34
Spett.le SA,
in riferimento all'elaborato grafico, posto a base di gara, "tav.15.stato.di.progetto.planimetria" e in particolar modo all'etichetta "11", riportata genericamente in legenda come servizi tecnici, si chiede di precisare quale sia la specifica destinazione del manufatto, se questo debba intendersi come spazio destinato a impianti e, qualora sia stato definito, per quale tipologia di utenza.
Si resta in attesa di gentile riscontro in merito.
Cordiali Saluti
in riferimento all'elaborato grafico, posto a base di gara, "tav.15.stato.di.progetto.planimetria" e in particolar modo all'etichetta "11", riportata genericamente in legenda come servizi tecnici, si chiede di precisare quale sia la specifica destinazione del manufatto, se questo debba intendersi come spazio destinato a impianti e, qualora sia stato definito, per quale tipologia di utenza.
Si resta in attesa di gentile riscontro in merito.
Cordiali Saluti
06/11/2024 22:23
Risposta
Si precisa che tale spazio adibito a "Servizi Tecnici" è uno spazio previsto a servizio degli impianti per eventuali recapiti elettrici o similari oppure può essere disponibile anche per servizi tecnici accessori della cucina/mensa. Non ha, quindi, una destinazione d'uso specifica in questa fase progettuale e la sua destinazione potrà essere definita nella futura fase di progettazione esecutiva.
24/10/2024 11:33
Quesito #35
Buongiorno. Si chiedono chiarimenti in relazione a ciascuno degli elementi sotto riportati al fine di poter formulare una idonea offerta tecnico-economica:
• E.1: Trattamento superfici di cemento…: nel CSA viene descritta la tipologia di trattamento, nel QE (punto 1.2) c’è un riferimento economico da cui non è possibile desumere né le quantità, né con precisione la corrispondenza degli interventi con i totali indicati.
• E.2: Infissi esterni e interni..: specificano il mantenimento delle caratteristiche geometriche degli infissi, come unico riferimento indicano il rispetto del D.Lgs 192/05 e della normativa UNI. Nel QE (punto 1.1) c’è un riferimento economico per i soli infissi esterni (4.670.000€) senza indicazione delle quantità. Non c’è nulla per gli infissi interni.
• E.3: Ripristino colori…: nel CSA sono indicate alcune soluzioni generiche senza specificazione della loro collocazione negli edifici oggetto di intervento, nel QE non c’è un’indicazione specifica se non una generica voce opere edilizie e finiture.
• E.4: Rilevazione, progettazione e collaudo di opere di consolidamento statico: nel QE è inserita una voce generica adeguamento statico elementi in c.a., non ci sono elaborati che esplicitano le opere di consolidamento statico previste. Nella relazione generale sono descritti alcuni interventi di carattere strutturale con un calcolo sommario della spesa con costi parametrici (pagina 48).
• E.5: Impianti…: il progetto non dà indicazioni di carattere impiantistico. Il QE prevede un paragrafo 1.3 Impianti Elettrici e Meccanici con indicate le due voci separatamente senza specifiche di quantità\tipologia. Nella relazione generale al capitolo relativi degli impianti è indicata una valutazione per categorie di spesa (pagina 67).
• F.1/F.2: Progetto giardini…: gli elaborati di progetto danno indicazioni estremamente generiche da cui sono desumibili solamente le aree funzionali, non degli arredi di cui si richiede il restauro e la conversione funzionale. Il CSA dà alcune indicazioni sulla permeabilità richiesta alle aree e altre generiche caratteristiche prestazionali. Nel QE c’è una voce sistemazioni esterne ma mancano altre indicazioni.
Si ringrazia
• E.1: Trattamento superfici di cemento…: nel CSA viene descritta la tipologia di trattamento, nel QE (punto 1.2) c’è un riferimento economico da cui non è possibile desumere né le quantità, né con precisione la corrispondenza degli interventi con i totali indicati.
• E.2: Infissi esterni e interni..: specificano il mantenimento delle caratteristiche geometriche degli infissi, come unico riferimento indicano il rispetto del D.Lgs 192/05 e della normativa UNI. Nel QE (punto 1.1) c’è un riferimento economico per i soli infissi esterni (4.670.000€) senza indicazione delle quantità. Non c’è nulla per gli infissi interni.
• E.3: Ripristino colori…: nel CSA sono indicate alcune soluzioni generiche senza specificazione della loro collocazione negli edifici oggetto di intervento, nel QE non c’è un’indicazione specifica se non una generica voce opere edilizie e finiture.
• E.4: Rilevazione, progettazione e collaudo di opere di consolidamento statico: nel QE è inserita una voce generica adeguamento statico elementi in c.a., non ci sono elaborati che esplicitano le opere di consolidamento statico previste. Nella relazione generale sono descritti alcuni interventi di carattere strutturale con un calcolo sommario della spesa con costi parametrici (pagina 48).
• E.5: Impianti…: il progetto non dà indicazioni di carattere impiantistico. Il QE prevede un paragrafo 1.3 Impianti Elettrici e Meccanici con indicate le due voci separatamente senza specifiche di quantità\tipologia. Nella relazione generale al capitolo relativi degli impianti è indicata una valutazione per categorie di spesa (pagina 67).
• F.1/F.2: Progetto giardini…: gli elaborati di progetto danno indicazioni estremamente generiche da cui sono desumibili solamente le aree funzionali, non degli arredi di cui si richiede il restauro e la conversione funzionale. Il CSA dà alcune indicazioni sulla permeabilità richiesta alle aree e altre generiche caratteristiche prestazionali. Nel QE c’è una voce sistemazioni esterne ma mancano altre indicazioni.
Si ringrazia
06/11/2024 22:24
Risposta
Si confermano le specifiche presenti nel Progetto di Fattibilità che, per sua natura, non è un progetto esecutivo.
La quantificazione sommaria delle opere è presente all'interno della relazione generale per tutte le categorie di opere e comprende la quantificazione di tutte le opere indicate nel progetto, ivi comprese le sistemazini esterne e gli infissi interni.
Quanto non definito prestazionalmente all'interno dei documenti progettuali dovrà essere sviluppato in sede di progettazione esecutiva e dovrà garantire il raggiungimento dei requisiti prestazionali globali dell'intervento indicati nel PFTE.
La quantificazione sommaria delle opere è presente all'interno della relazione generale per tutte le categorie di opere e comprende la quantificazione di tutte le opere indicate nel progetto, ivi comprese le sistemazini esterne e gli infissi interni.
Quanto non definito prestazionalmente all'interno dei documenti progettuali dovrà essere sviluppato in sede di progettazione esecutiva e dovrà garantire il raggiungimento dei requisiti prestazionali globali dell'intervento indicati nel PFTE.
24/10/2024 11:44
Quesito #36
Buongiorno. Si chiedono nuovamente chiarimenti in merito al compenso professionale spettante ai progettisti per la redazione del Progetto Esecutivo.
Si chiede evidenza del calcolo del corrispettivo per i servizi tecnici di progettazione ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Da una prima valutazione pare che l’importo per il servizio tecnico di progettazione riconosciuto ai Progettisti risulta essere inadeguato.
Si ringrazia
Si chiede evidenza del calcolo del corrispettivo per i servizi tecnici di progettazione ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Da una prima valutazione pare che l’importo per il servizio tecnico di progettazione riconosciuto ai Progettisti risulta essere inadeguato.
Si ringrazia
06/11/2024 22:25
Risposta
Si richiamano i riscontri ai quesiti 1.8, 1.10, 15, 16 e 18.
Si richiama il CSA Parte prima Norme Amministrativa, capo Terzo, art. 11 e successivi che indica chiaramente gli oneri richiesti per il servizio di progettazione.
La quantificazione, non assogettata a ribasso d'asta, è indicata nei documenti di gara.
Si richiama il CSA Parte prima Norme Amministrativa, capo Terzo, art. 11 e successivi che indica chiaramente gli oneri richiesti per il servizio di progettazione.
La quantificazione, non assogettata a ribasso d'asta, è indicata nei documenti di gara.
24/10/2024 16:33
Quesito #37
Spett.le Ente, con la presente chiediamo se all'interno della busta tecnica sia necessario inserire anche il modello predisposto " modello offerta tecnica".
in attesa di un gentile riscontro, cordiali saluti.
in attesa di un gentile riscontro, cordiali saluti.
06/11/2024 22:25
Risposta
Si conferma la necessità di inserire anche il "Modello Offerta Tecnica" debitamente compilato e firmato, integrato con gli elaborati A3 richiesti e gli eventuali allegati.
30/10/2024 17:07
Quesito #38
Con riferimento a quanto indicato all’interno del Disciplinare di Gara, al cap. 22, pp. 27-28, si chiede se:
- Per quanto riguarda la Relazione Tecnica da produrre, copertine e indici debbano essere considerate nel conteggio delle pagine indicate per sviluppare i criteri dell’Offerta Tecnica;
- Se negli allegati tecnici debbano essere contenute solo immagini o se è possibile inserire anche del testo e se quest’ultimo debba avere carattere e altezza indicato per la relazione tecnica (“…carattere Arial 11, interlinea 1,5…”);
- In riferimento al punto qui sopra riportato, le intestazioni e didascalie all’interno degli allegati possono avere corpo inferiore rispetto a quanto indicato per la Relazione Tecnica, ovvero: “Relazione tecnica in formato A3, carattere Arial 11, interlinea 1,5…”;
- In riferimento a quanto riportato all’interno del capitolo 22, al punto B. Servizio di progettazione: “…allegazione dei curricula dei soggetti indicati nell’organigramma con particolare riferimento alle figure professionali indicate al precedente punto 7.2.1…”, se l’organigramma delle figure coinvolte nel servizio di progettazione debba essere inserito all’interno della relazione tecnica, oppure se può essere allegato a parte come i curricula.
Con riferimento a quanto contenuto nella Relazione Generale a pag. 18 (“Le aree aperte”) si chiede se i due campi per attività sportive menzionati debbano essere intesi come spazi coperti o scoperti. Inoltre, è da prevedersi la realizzazione ex novo di spogliatoi dedicati e di un deposito per l’attrezzatura sportiva? In questo caso, l’importo per la loro realizzazione è da intendersi ricompreso alla voce del Quadro Economico “Sistemazioni esterne” (ovvero 928.254,94 euro) oppure ripartito nelle altre voci di competenza specifica (quindi opere edilizie con opere edilizie, serramenti esterni con serramenti esterni, impianti elettrici con gli impianti elettrici ecc)?
- Per quanto riguarda la Relazione Tecnica da produrre, copertine e indici debbano essere considerate nel conteggio delle pagine indicate per sviluppare i criteri dell’Offerta Tecnica;
- Se negli allegati tecnici debbano essere contenute solo immagini o se è possibile inserire anche del testo e se quest’ultimo debba avere carattere e altezza indicato per la relazione tecnica (“…carattere Arial 11, interlinea 1,5…”);
- In riferimento al punto qui sopra riportato, le intestazioni e didascalie all’interno degli allegati possono avere corpo inferiore rispetto a quanto indicato per la Relazione Tecnica, ovvero: “Relazione tecnica in formato A3, carattere Arial 11, interlinea 1,5…”;
- In riferimento a quanto riportato all’interno del capitolo 22, al punto B. Servizio di progettazione: “…allegazione dei curricula dei soggetti indicati nell’organigramma con particolare riferimento alle figure professionali indicate al precedente punto 7.2.1…”, se l’organigramma delle figure coinvolte nel servizio di progettazione debba essere inserito all’interno della relazione tecnica, oppure se può essere allegato a parte come i curricula.
Con riferimento a quanto contenuto nella Relazione Generale a pag. 18 (“Le aree aperte”) si chiede se i due campi per attività sportive menzionati debbano essere intesi come spazi coperti o scoperti. Inoltre, è da prevedersi la realizzazione ex novo di spogliatoi dedicati e di un deposito per l’attrezzatura sportiva? In questo caso, l’importo per la loro realizzazione è da intendersi ricompreso alla voce del Quadro Economico “Sistemazioni esterne” (ovvero 928.254,94 euro) oppure ripartito nelle altre voci di competenza specifica (quindi opere edilizie con opere edilizie, serramenti esterni con serramenti esterni, impianti elettrici con gli impianti elettrici ecc)?
06/11/2024 22:26
Risposta
Copertine ed indici non sono considerati nel conteggio delle pagine e il modulo "Offerta Tecnica" da consegnarsi unitamente alla relazione può fungere da copertina ed indice della relazione stessa.
Il formato degli allegati tecnici ed i loro contenuti sono a discrezione del concorrente.
Come indicato al capitolo 22 punto B, l'organigramma del gruppo di lavoro è uno dei contenuti della relazione tecnica.
In riferimento ai campi sportivi citati si conferma che sono aree scoperte. Gli spogliatoi per gli ospiti esterni e relativo deposito saranno da organizzare all’interno dei volumi previsti nelle planimetrie.
Il formato degli allegati tecnici ed i loro contenuti sono a discrezione del concorrente.
Come indicato al capitolo 22 punto B, l'organigramma del gruppo di lavoro è uno dei contenuti della relazione tecnica.
In riferimento ai campi sportivi citati si conferma che sono aree scoperte. Gli spogliatoi per gli ospiti esterni e relativo deposito saranno da organizzare all’interno dei volumi previsti nelle planimetrie.